Il Consiglio di Stato ha ritenuto che se l’intervento edilizio posto in essere risulta migliorativo dello stato dei luoghi e non altera le cubature per la sua esecuzione è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, la cui mancanza genera solo una sanzione pecuniaria in capo al trasgressore e non legittima l’amministrazione comunale all’adozione dell’ordine demolitorio. Leggi sentenza

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