La violazione del principio dell’anonimato nelle procedure di concorso, qualora accertata, ha effetto viziante ex se, a prescindere dalla prova di un concreto ed effettivo pregiudizio che il ricorrente ne abbia derivato. Pertanto, pur attendendo al merito del giudizio la quaestio se nel caso di specie vi sia stata in concreto violazione del principio dell'anonimato, non può essere esclusa ab origine la sussistenza di interesse degli istanti ad ottenere, mediante  la proposta impugnazione, la caducazione della procedura concorsuale per intero. Leggi sentenza

 

 

 

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