La giurisdizione esclusiva ex art. 7, comma 1D.Lgs. n. 104/2010, CPA), presuppone sempre che l’oggetto della controversia abbia un collegamento, sia pure indiretto o mediato, con l’esercizio del potere. Nei casi in cui la quaestio oggetto della controversia sia meramente patrimoniale e risult inoestranee al thema decidendum le modalità mediante le quali il potere è stato esercitato, in quanto al Giudice non si richiede alcun sindacato su come il potere è stato, anche indirettamente, esercitato, la controversia esula dalla giurisdizione amministrativa, pur in ambiti ricollegabili alla sua giurisdizione esclusiva.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica, alla luce della regola generale ex art. 7, comma, 1, D.Lgs. n. 104/2010, CPA, che esclude dalla giurisdizione esclusiva le controversie prive di collegamento con l’esercizio del potere di cui alla lettera p) dell’art. 133, comma 1, CPA, non può che portare alla conclusione ermeneutica secondo cui le controversie concernenti canoni contrattuali o corrispettivi esulano, comunque, dalla giurisdizione amministrativa. Leggi sentenza

Informazioni aggiuntive