Le offerte presentate in una procedura di affidamento di contratti pubblici devono essere interpretate con la finalità di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, anche superandone le eventuali ambiguità, «a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto con tali offerte» ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, recante il Codice degli appalti 2006.

La commissione può anche rettificare errori materiali di calcolo; le è invece precluso qualsiasi intervento manipolativo sulle offerteLeggi Sentenza

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