Nel giudizio amministrativo costituisce specifico onere dell'appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'oggetto di tale giudizio è costituito da quest'ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado; pertanto,  il suo assolvimento esige la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. n. 104/2010, CPA.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, è inammissibile per violazione dell’art. 101 D.Lgs. n. 104/2010 CPA l’appello al Consiglio di Stato che, anziché recare censure specifiche contro i capi della sentenza impugnata, si estrinsechi in una serie di considerazioni giuridiche d’ordine generale cui non faccia seguito una concreta, specifica e motivata critica del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado. Leggi Sentenza

 

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