Nel rapporto di pubblico impiego, il fatto che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l'orario ordinario di servizio non è, di per sé, sufficiente a costituire nei confronti del medesimo il diritto al relativo compenso, necessitando un’autorizzazione formale in ossequio ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione ex art. 97 Cost..

Al fine di evitare distorsioni organizzative del servizio, dati anche gli stringenti limiti di bilancio, nonché per  tutelare l'integrità psico-fisica e la dignità della persona, sono state adottate, nello specifico per le Forze dell'ordine, norme contenenti l'obbligo di liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, altresì prevedendo, in alternativa, la concessione di riposi compensativi. Leggi Sentenza

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