Tra i doveri del segretario comunale sussiste anche quello, fondamentale, di esprimere pareri di legittimità sulle delibere dell’ente locale. La circostanza che, nella specie, entrambi i condannati/appellanti non si siano pronunciati - come se avessero da espletare mera funzione di assistenza e collaborazione giuridico/amministrativa nella redazione della delibera - non può valere da esimente, ma coinvolge ancor più la loro responsabilità per il silenzio serbato, mentre avrebbero dovuto espressamente evidenziare la non conformità a legge del provvedimento.

Fonte: www.respamm.it

ALLEGATO

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