Risulta priva di congrue motivazioni giuridiche la deliberazione con cui il direttore generale ha ritenuto di dover riqualificare l’incarico conferito ad un dirigente, già assunto ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del D.L.vo n.502/1992, come di “dirigenza di struttura complessa” e di dover conseguentemente attribuire al medesimo, con decorrenza dall’1.3.2007, il correlativo maggior trattamento economico previsto dal C.C.N.L.

 

Fonte : www.respamm.it

ALLEGATO

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