Nessuna rilevanza può assumere, nell'ambito del rapporto risarcitorio, l'eventuale tassazione che si assumedirettamente versata dal contribuente, a titolo di imposta sulle persone fisiche, con riferimento al reddito complessivo in quanto ciò riguarda, esclusivamente, il rapporto d’imposta che lega la persona fisica con l’amministrazione finanziaria e non con l’ente locale. Sfugge alla competenza del Giudice contabile disporre una decurtazione degli importi dovuti all’erario comunale in ragione di una sorta di compensazione tra quanto dovuto dal convenuto al Comune e quanto astrattamente spetterebbe al primo, a titolo di rimborso IRPEF, dall’Amministrazione finanziaria per la tassazione di indennità indebitamente percepite e, tra l’altro, al momento, non ancora restituite dal beneficiario.

ALLEGATO

Fonte: www.respamm.it

 

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