Nel merito, ritiene la Sezione che si sia trattato di spesa di rappresentanza, caratterizzata – giusta precisato dalla giurisprudenza contabile – dall’esigenza dell’ente, in rapporto ai propri fini istituzionali, di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, allo scopo di mantenere o di accrescere il proprio prestigio all’esterno ; ovvero – secondo quanto  insegna la Cassazione – destinata a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico allo scopo di accrescere il prestigio dell’immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui opera, caratterizzato – come sottolineato da alcune difese – dall’opera di assistenza prestata nelle strutture ospedaliere pubbliche da congregazioni, sacerdoti e suore, subditi legis Ecclesiae, senza pesare sul bilancio delle strutture ospedaliere.

FONTE: www. Respamm.it

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