Si può affermare che le risorse assegnate ai capigruppo per coprire le spese di rappresentanza sostenute nell’interesse del gruppo (la cui utilizzazione costituisce l’oggetto del presente giudizio) fanno sorgere a carico dei percettori, responsabili del gruppo consiliare, un onere di rendicontazione nei confronti della Regione, nonché un dovere di vigilanza relativamente alla corretta destinazione delle medesime. La deviazione dalle finalità pubblicistiche delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, da parte del capogruppo, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un’evidente violazione, gravemente colposa, delle regole di gestione di fondi pubblici da parte del capogruppo cui l’ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e, come già evidenziato, l’obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.

Fonte: www.respamm.it

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