Il documento preliminare – previsto dalla normativa applicabile ratione temporis – rientra tra i compiti specifici del responsabile del procedimento e ha una funzione programmatica e di pianificazione dell’intervento, ma non per questo  può essere considerato un componente dell’elaborato progettuale. Ne consegue che al convenuto, nella sua veste di responsabile del procedimento per lavori di riqualificazione urbana, non spetta lo speciale incentivo alla progettazione previsto dall’art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.

Fonte: www.respamm.it

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