Va disattesa l’eccezione di prescrizione avanzata dalla difesa, contestando la tesi del P.M. che si verteva in ipotesi di doloso occultamento del danno. L’eccezione non merita accoglimento, in quanto l’omessa comunicazione da parte della convenuta, agli organi deputati all’erogazione del contributo, della circostanza che aveva cessato l’attività agricola, come risulta dalla richiesta di cancellazione all’INPS dalla sezione dei coltivatori diretti, perdendo quindi il requisito di piccolo imprenditore agricolo, necessario per continuare a fruire dei contributi, costituisce indubbiamente un’ipotesi di doloso occultamento del danno, che comporta lo spostamento della data di esordio della prescrizione quinquennale al momento della scoperta del danno stesso, ai sensi dell’art.1, comma 2, ultima parte, della l.n. 20/1994.

Fonte:www.repsamm.it

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