La lesione dell’immagine pubblica, conseguente alla commissione di un reato contro la p.a., opera su un duplice piano, interno ed esterno: all’esterno, per la diminuita considerazione nell’opinione pubblica o in quei settori in cui l’amministrazione danneggiata precipuamente opera, e all’interno, per l’incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che compongono i propri organi. Ne consegue che, al fine di configurare la lesione dell’immagine, non è essenziale la presenza del c.d. clamor fori, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattimento. Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti. Il c.d. clamor, pertanto, può essere rappresentato anche dalla divulgazione all’interno dell’Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei mass media (cfr. Sez. II App. n. 662/2011) [Contra, di recente, Sezione giurisdizionale Veneto, sent. n. 25 del 2014.

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