Il rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti va riconosciuto non soltanto con riferimento all’ente percettore del contributo, ma altresì nei riguardi delle persone fisiche che, operando nell’ambito o per conto del percettore, abbiano avuto un coinvolgimento diretto nella vicenda alla base dell’indebita erogazione, a vario titolo, es. di socio, di amministratore, di dipendente, di soggetto terzo incaricato di attività prodromiche al conseguimento del contributo (S.U., sent. n. 5019/2010 cit.; C. conti Sez. giur. reg. Puglia 27.10.2011 n. 1202, Sez. Calabria 2.8.2010, n. 443, Sez. Abruzzo 20.4.2007 n. 430). Va quindi senz’altro riconosciuta la sussistenza di un rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti, nei riguardi dell’impresa beneficiaria dei contributi pubblici nonché dell’altro convenuto che, nella veste di legale rappresentante e amministratore pro tempore della predetta società, ha concorso a porre in essere l’attività prodromica e strumentale all’erogazione del contributo (gestoria, amministrativa, documentale, certificativa, materiale) che, simulando la sussistenza delle condizioni previste per l’accesso al finanziamento, ha dato luogo al medesimo.

Fonte: www.respamm.it

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