Il danno erariale deve ritenersi attuale fino a quando le somme indebitamente erogate non siano effettivamente recuperate. L’esistenza di una polizza fideiussoria non inibisce il potere del giudice contabile di pronunciarsi sul risarcimento, essendo l'azione di responsabilità amministrativo-contabile, posta a tutela dell'interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici, di esclusiva titolarità del p.m. contabile e, per sua natura, indisponibile (Corte Conti, sez. I, 07 dicembre 2006, n. 251). D’altro canto, non si può sostenere che, allo stato, il danno erariale non sia più esistente o attuale: l’esborso delle ingenti somme c’è stato e l’inutilità della prestazione è ictu oculi evidente, mentre, invece, appare ancora incerto il procedimento di recupero delle somme. In ogni modo, l’eventuale recupero delle stesse, qualora determini la reintegrazione in tutto o in parte del danno pubblico qui azionato, potrà essere fatta valere dai convenuti in sede di esecuzione della presente sentenza.

 Fonte: www.respamm.it

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