La legge 25 marzo 1997, n. 78, nel sopprimere la tassa d'ingresso per l'accesso a monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, stabili che tale accesso fosse consentito dietro pagamento di un biglietto e che gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso fossero destinati a specifiche finalità pubblicistiche. Inoltre, con decreto del Ministro dei beni culturali 11 dicembre 1997 n. 507, vennero ulteriormente precisati i criteri per la determinazione del prezzo dei biglietti di accesso, per l’emissione, la distribuzione, la vendita e la verifica dei biglietti, prevedendo che l’eventuale gestore privato trattenesse per sé esclusivamente l’aggio remunerativo degli oneri di riscossione. L’anzidetta normativa evidenzia, pertanto, che il gestore agisce in nome e per conto della pubblica amministrazione, titolare del denaro riscosso; che la determinazione del prezzo del biglietto (tariffa) soggiace ad una disciplina pubblicistica e che gli introiti sono acquisiti con vincolo di specifica destinazione (vedasi anche il D. Lgs. n. 42/2004, art. 115). Leggi sentenza

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