All’assoluzione segue necessariamente la statuizione sul rimborso delle spese legali a favore del convenuto, atteso che l’articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 s.m.i. è stato autenticamente interpretato dall’articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 s.m.i., il quale ha affermato che le sue disposizioni si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza. Leggi Sentenza

Fonte:www.respamm.it

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