Concorrono a titolo di colpa grave nella causazione del danno ascrivibile al funzionario infedele - che dirottava somme di danaro destinate al pagamento di crediti sul proprio conto corrente - il funzionario che fornisce al suo sottoposto le credenziali necessarie al caricamento dei dati e la password, indispensabile per apporre la firma certificata sui mandati informatici, nonché i funzionari della ragioneria che omettono di controllare la esattezza e correttezza dei dati del mandato, attraverso il confronto con le scritture allegate al titolo di spesa. Invero, atteso il particolare meccanismo di liquidazione dei mandati informatici la truffa non si sarebbe potuta verificare qualora gli altri soggetti coinvolti avessero esercitato le funzioni loro assegnate con la doverosa solerzia ed attenzione. Leggi Sentenza

Fonte: www.respamm.it

Informazioni aggiuntive