La quantificazione del danno all’immaginedella PA deve essere effettuata in via equitativa, ex art. 1226 c.c., tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e dei parametri sia oggettivi quali:

·        La natura del fatto;

·        Le modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole;

·        L’ eventuale reiterazione dello stesso;

·        L’entità dell’arricchimento;

Che di natura soggettiva e sociale quali;

·      Il ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell’ambito della Pubblica Amministrazione;

·      Il clamor fori generato dalla diffusione e amplificazione della notizia a livello locale e nazionale.

 

ALLEGATO

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