L’ autonomia del giudizio di responsabilità non è mero flatus vocis, ma, appunto, è la conseguenza del fatto che il processo di responsabilità amministrativa persegue interessi e fini diversi. Talvolta si avvale delle risultanze di un processo penale, perché facilmente un reato commesso da funzionari pubblici contro l’amministrazione comporta anche che l’Amministrazione venga danneggiata, ma in questi casi l’Amministrazione non si dovrebbe costituire parte civile – come pure talvolta, ma non correttamente, accade – perché il giudice naturale dei danni prodotti dai funzionari pubblici alle amministrazione è la Corte dei conti.

Fonte. Sito www.respamm.it

 

 

ALLEGATO

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