La normativa sopravvenuta in materia di società a partecipazione pubblica, per il suo carattere frammentario e contingente e pur costituendo un insieme di deroghe alla disciplina generale, non è idonea a far modificare l'indirizzo giurisprudenziale delle SSUU secondo cui, stante l'alterità giuridica e patrimoniale tra la società di capitali anche a totale partecipazione pubblica e il socio pubblico, e con la sola eccezione delle c.d. in house providing (trattandosi in questo caso di un'articolazione dell'amministrazione), deve essere esclusa la natura erariale del danno cagionato dagli amministratori della società di capitali al patrimonio societario. Ne consegue che, diversamente da quanto opinato dal giudice contabile, non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti relativamente ai danni prodotti alla ACSA CE/3 s.p.a. dal suo direttore generale, atteso che al momento dei fatti - il solo momento al quale occorre fare riferimento, rimanendo precluso l'esame di successive modifiche statutarie - la società in questione non evidenziava le caratteristiche richieste dalle SSUU per poter essere considerata una società in house providing (così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi possano essere soci; che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti; la cui gestione sia per statuto soggetta a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici).

Fonte:www.respamm.it

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