Con la sentenza in epigrafe, i  Giudici del Tribunale calabrese decidono in ordine al vizio di incompetenza del Sindaco ad adottare un atto di secondo grado incidente su materia rimessa, per legge, ai dirigenti. (artt.107 e segg. del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.)

Nel caso in esame, il collegio  precisa che: “mentre il parere favorevole che viene revocato con l’atto impugnato è stato espresso dal responsabile competente a seguito di istruttoria richiamata in parte motiva, di contro, l’atto di revoca, per sua natura strettamente ed esclusivamente rimesso a chi ha emesso l’atto di primo grado, è stato adottato dal Sindaco, in assenza di qualsivoglia istruttoria tecnica, ed è pertanto illegittimo in quanto adottato da organo incompetente”. Leggi sentenza

 

 

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