Nel ordinanza in epigrafe, il Collegio ribadisce che: “ nella fase di valutazione di prove d’esame (o di offerte in sede di gara d’appalto) da parte di una commissione di gara, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è sufficiente quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, è talmente analitica da delimitare il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nel valutare le singole prove d’esame, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (cfr. Cons. St., sez. V, 03/12/2010 n. 8410). Ciò perché solo in questo caso sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo, e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222), mentre, diversamente, il punteggio numerico risulta opaco e incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491)”. Leggi Ordinanza

 

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