I giudici del Tar Toscana hanno chiarito che  la certificazione in questione :  “ presuppone un giudizio di conformità che investe l’intera organizzazione aziendale e finisce per atteggiarsi ad attributo soggettivo dell’impresa, nel senso che il grado etico di un’azienda, pur non identificandosi con la morale individuale dei soggetti che dell’impresa fanno parte o che vi collaborano, esprime l’attitudine di quella individuata organizzazione a offrire il rispetto di uno standard di responsabilità sociale, che, sulla falsariga di quanto avviene per gli standard di qualità stabiliti dalle norme tecniche UNI EN ISO, rappresenta l’essenza stessa dell’impresa moderna negli Stati democratici e, come tale, è materialmente irriproducibile fuori dal contesto aziendale al cui interno è generato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887)". Leggi sentenza

 

 

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