I giudici capitolini hanno ritenuto di dover sollevare questione di costituzionalità dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in relazione all’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Invero, prefigurando nel 15 settembre 2000 un termine di decadenza perentorio oltre il quale alla parte è definitivamente preclusa la possibilità di far valere il proprio diritto dinanzi ad un giudice, la norma in esame si porrebbe in contrasto con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo l’interpretazione datane dalla Corte EDU. Leggi ordinanza

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