NOTA: Il procedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del codice della strada D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 può ben originare dal coinvolgimento in un sinistro a seguito del quale le è stata contestata la violazione dell’art. 141 del codice della strada. Ciò non toglie che “La giurisprudenza è concorde nel ritenere che si tratti di un provvedimento privo di valenza sanzionatoria, e con natura preminentemente cautelare, a presidio della sicurezza della circolazione (cfr., per tutte, T.A.R. Emilia Romagna-Parma, I, 22.4.2010, n. 109), e che la sfera di discrezionalità di cui dispone in proposito l'autorità preposta non la esima dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica e/o tecnica alla guida, in relazione ai fatti accertati, con la conseguenza che non é possibile ritenere che qualunque sinistro (o tipologia di sinistro) giustifichi “ex se” la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un'idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano – distinguendola - la singola fattispecie (cfr. T.A.R. Marche, I, 25.2.2014, n. 277, e tutta la giurisprudenza ivi citata)”.

Nel caso di specie, in particolare né il provvedimento impugnato, né la comunicazione della Polizia stradale “contengono alcuna particolare motivazione per dubitare che la ricorrente avesse perso i requisiti di idoneità alla guida accertati al momento del rilascio della patente: tutti gli elementi e le circostanze del sinistro (l’andamento rettilineo del tratto di strada, l’asfalto reso viscido dalla pioggia), se possono motivare la contestazione della occasionale violazione dell’art. 141 del codice della strada, non sono idonei – da soli – a giustificare addirittura il sorgere di dubbi sul permanere dell’idoneità tecnica alla guida, vieppiù in quanto tutti gli altri concorrenti elementi (l’assenza di lesioni a persone diverse dalla ricorrente o di gravi danni al motoveicolo, nonché l’assenza di precedenti gravi infrazioni da parte della ricorrente, che all’epoca non aveva sofferto alcuna decurtazione dei punti sulla patente) depongono a suo favore. Ma – soprattutto - l’esito negativo delle analisi volte ad accertare la presenza nel sangue di alcool o sostanze stupefacenti esclude in radice la sussistenza di elementi per dubitare anche della permanenza dei requisiti psicofisici.”

Tanto premesso si evince come sussista, in capo all’amministrazione procedente, l’obbligo di motivare adeguatamente in ordine alla carenza della idoneità alla conduzione del mezzo non essendo sufficiente, quindi, il mero coinvolgimento del soggetto in un incidente stradale. Leggi sentenza

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