NOTA: “Non è consentito dubitare – senza che sia proposta una querela di falso – della genuinità e della veridicità dell’annotazione del protocollo regionale, anche perché si tratta di un protocollo informatico difficilmente manipolabile. Neppure si può dubitare – senza proporre una querela di falso - dell’annotazione a penna, con apposizione della sigla autografa del funzionario regionale, dell’orario di arrivo del plico inviato dalla ditta controinteressata.

Entrambi gli atti hanno natura certificativa e fidefacente. Si tratta di atti pubblici la cui forza certificativa non può essere validamente contrastata se non mediante l'esperimento della querela di falso. Il registro di protocollo, in particolare, è un atto accompagnato da fede privilegiata e, pertanto, la data, nonché la numerazione progressiva che viene attribuita all'atto in esso annotato, è oggetto di una specifica attività certificativa propria del pubblico ufficiale e integra la connotazione pubblicistica di quella scrittura. Costituendo il registro di protocollo prova privilegiata, esso fa fede fino a querela di falso, per la posizione e la responsabilità di cui sono investiti gli addetti alla relativa tenuta (cfr.: Cons. Stato V, 10.7.2012 n. 4066; idem IV, 5.10.2010 n. 7309).” Leggi sentenza

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