CLASSIFICAZIONE: avvocati iscritti negli albi speciali, attività datoriale, aziende sanitarie locali, potere di controllo sugli avvocati-dirigenti, cartellino magnetico segnatempo

NOTA: Non si realizza una 'indebita ingerenza' nell'esercizio intrinseco della prestazione d'opera intellettuale propria della professione forense, se il professionista dirigente-avvocato di un ente pubblico viene sottoposto all’obbligo di utilizzare il cartellino magnetico marcatempo.

Più in particolare non si pone in essere - attraverso la sottoposizione a tale obbligo -, un’implausibile limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza indiscutibilmente riconosciuti dal vigente ordinamento (anche) agli avvocati dipendenti delle amministrazioni ma, semplicemente, si sottopone la loro attività a forme di controllo estrinseco, doverose e coerenti con la partecipazione dell'ufficio dell'avvocato dell'ente pubblico all'organizzazione amministrativa dell'ente stesso. Leggi sentenza

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