Legge regionale 15 gennaio 2013, n. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 57 del 15 novembre 2012 «Legge organica di protezione civile della Regione Calabria».

(BUR n. 2 del 16 gennaio 2013, supplemento straordinario n. 2 del 24 gennaio 2013) 

 

Art. 1

 

  1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 15 novembre 2012, n. 57, è sostituito dal seguente:

 

«4. Per la elaborazione dei programmi di formazione, informazione e preparazione all'emergenza sono ricercate le più opportune forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 11 della legge 225/1992, il Dipartimento della protezione civile per le attività di cui al comma 2 ed i dipartimenti regionali competenti. L'attività di collaborazione è avviata solo nel caso in cui essa non preveda alcun onere a carico del bilancio regionale.».

 

Art. 2

(Pubblicazione)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

 ALLEGATO

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