T.A.R. Lazio, sez. I-quater, sentenza n. 38/17; depositata il 2 gennaio

CLASSIFICAZIONE: compenso giudici di pace, revoca dall’incarico, anticipazione procedimenti seriali, mancata comunicazione alle parti costituite, ritardo nel deposito di sentenze.

L’anticipazione della trattazione di numerosi ricorsi in materia di opposizione a sanzione amministrativa (senza previa comunicazione alle parti ed in presenza di ritardi maturati nel deposito di motivazioni di un rilevante numero di giudizi già incamerati per la decisione),  costituisce espressione dall’animus del ricorrente di assegnarsi un ingente numero di ricorsi seriali al fine di perseguire non un incremento della celerità dei procedimenti o un miglioramento del “servizio giustizia”, bensì l’acquisizione di maggiori compensi ed indennità, senza preoccuparsi, nel contempo, di smaltire i ritardi maturati nel deposito delle motivazioni di un rilevante numero di affari già passati in decisione. Leggi sentenza

 

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